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n. 293 di mercoledì 31 ottobre 2007

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FOCUS: L'ora della MIFID - Vantaggi e svantaggi per gli investitori
Il 1 Novembre 2007 entrano in vigore (con una serie di norme transitorie) i regolamenti attuativi della seconda direttiva europea in materia di servizi finanziari: MiFID - Markets in Financial Instruments Directive.
Sul sito della Consob è possibile leggere tutta la normativa regolamentare con anche una serie di commenti interpretativi dell'autorità sui temi sollecitati dalla procedura di consultazione che (come ormai buona consuetudine) viene svolta prima dell'emanazione del documento definitivo.
Il dado, quindi, ormai è tratto.
Invece di soffermarci a criticare questo o quell'aspetto (molto ci sarebbe da dire), riteniamo più utile sottolineare alcuni vantaggi e potenziali svantaggi per gli investitori derivanti dall'applicazione della nuova normativa.

1. Conoscere i propri diritti
Il primo elemento fondamentale (che vale per questa normativa, ma valeva –parimenti- anche per la precedente) riguarda l'importanza di conoscere i propri diritti. Neppure la migliore delle leggi possibili è utile se l'investitore la ignora. E' ormai certo che le banche faranno "lo stretto indispensabile" per evitare i rischi giuridici più grandi. L'investitore accorto, invece, deve pretendere che l'intermediario applichi la legge formalmente e sostanzialmente e questo può farlo solo se ha una conoscenza, almeno basilare, dei propri diritti.

2. Tipologia di cliente
Gli intermediari devono classificare i clienti in: (1) al dettaglio, (2) professionali e (3) controparti qualificate. In base al tipo di cliente, si prevede una diversa graduazione degli obblighi e delle regole di condotta a cui devono attenersi gli intermediari finanziari. L'art. 35 del nuovo regolamento prevede che la banca comunichi al cliente la tipologia nel quale è stato classificato. E' importante che ogni investitore non professionale si accerti di essere nella categoria di cliente al dettaglio.

3. Informazioni
Sono previste norme dettagliate (da art. 27 a 34) circa il tipo (e le modalità) di informazioni che devono essere fornite al cliente al dettaglio.
E' bene che gli investitori leggano questi articoli e pretendano che l'intermediario fornisca tali informazioni in maniera chiara e comprensibile.

4. Adeguatezza, appropriatezza execution only
E' stato graduato (discutibilmente) il livello di protezione degli investitori in base al tipo di servizio fornito. Se viene fornito il servizio di consulenza finanziaria e di gestione di portafogli, la banca ha l'obbligo di verificare l'adeguatezza del servizio prestato al cliente (art. 39). Se invece prestano altri servizi d'investimento (negoziazione, collocamento di prodotti di risparmio gestito, ecc.) deve valutare l'"appropriatezza". Con questo termine si indica la valutazione che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi all'operazione che si sta valutando. Che poi la stessa sia adeguata o meno non rileva per quanto riguarda l'appropriatezza. Per assurdo, se un investitore ha una buona capacità di valutare il rischio di un investimento speculativo e decide di investirvi il 100% del suo patrimonio, compie un operazione "appropriata" anche se palesemente inadeguata. Tale valutazione è molto importante in eventuali cause di risarcimento danni.
C'è poi la cosi' detta modalità di "mera esecuzione degli ordini". In questa modalità l'intermediario è esonerato dalla responsabilità di fare valutazioni circa l'appropriatezza dell'operazione che si va a porre in essere.
Per fare questo è sufficiente che l'intermediario informi il cliente che sta eseguendo l'operazione in questa modalità. E' prevedibile che le banche, per evitare i rischi giuridici, abusino di questa scappatoia facendo firmare sempre ai clienti che l'operazione avviene in modalità di mera esecuzione di ordini. E' importante che gli investitori evoluti si rifiutino di firmare tali clausole a meno che realmente non desiderino operare in piena autonomia senza le protezioni previste dalla legge.

5. Consulenza finanziaria
Si introduce il servizio di consulenza finanziaria fra i servizi d'investimento principali, ovvero quelli soggetti a specifiche autorizzazioni e normative di garanzie da parte degli organismi di vigilanza (Consob e Banca d'Italia).
Questo servizio può essere prestato in conflitto d'interessi dalle banche e dai promotori finanziari, ovvero in assenza di conflitto d'interessi dai consulenti finanziari indipendenti per i quali, in questi giorni, si stanno definendo le regole di iscrizione ad un apposito albo.
La normativa prevede che non si possa fornire il servizio di consulenza se l'investitore non ha fornito al consulente tutte le informazioni necessarie per valutare l'adeguatezza.
La norma prevede che il servizio di consulenza possa essere fornito anche senza un apposito contratto scritto.
E' chiaro che se si desidera una vera consulenza è necessario rivolgersi ad un libero professionista, ma se si usufruisce della "consulenza" dell'intermediario, ciò aumenta il suo grado di responsabilità giuridica. Se viene offerto il servizio di consulenza dall'intermediario (a patto che ciò non implichi un aumento dei costi), non è una buona strategia rifiutarlo, è bene anzi sottolineare (anche con una lettera magari raccomandata consegnata a mano con una ricevuta) che le operazioni poste in essere sono eseguite nell'ambito del servizio di consulenza. Ciò obbliga l'intermediario a verificare che le operazioni eseguite siano non solo appropriate, ma anche adeguate alle caratteristiche dello specifico investitore.

L'introduzione in Italia della direttiva comunitaria sui servizi d'investimento ha moltissime implicazioni che è bene che siano conosciute dagli investitori (si pensi, ad esempio alle norme in materia di incentivi, di conflitti d'interesse, ecc.). Torneremo sul tema con specifici articoli.


di Alessandro Pedone



Le indicazioni contenute in questa newsletter hanno il solo e unico scopo di fornire elementi di studio sull'andamento dei mercati. Raccomandiamo di contattare un professionista dell'investimento prima di comprare o vendere azioni o altri prodotti finanziari. I mercati azionari sono aree di investimento fortemente speculative e solo ognuno di voi può essere in grado di valutare quale livello di rischio e' personalmente più appropriato. Ogni lettore deve considerarsi responsabile per i rischi dei propri investimenti e per l'uso che fa delle informazioni contenute in queste pagine.
Non costituisce servizio di consulenza, né sollecitazione di pubblico risparmio.


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